I dipendenti pubblici non hanno più l’obbligo di essere chiari

impiegati.jpgFino a qualche giorno fa il codice di comportamento dei dipendenti pubblici conteneva una norma di estrema chiarezza: «Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile».

Bassanini.jpgQuesta norma era contenuta nel comma 4 dell’art. 11 (“Rapporti con il pubblico”) del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, emanato con Decreto della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2001. A firmare il decreto era stato l’allora Ministro, Franco Bassanini.

Ora, questa norma di comportamento è stata abrogata. Il 19 giugno 2013, infatti, è entrato in vigore il nuovo codice, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013. 

Il nuovo codice non prende in considerazione la chiarezza e la comprensibilità delle comunicazioni dei pubblici dipendenti. Continua a occuparsi dei rapporti con il pubblico (all’art. 12). Qui dice che il dipendente pubblico «nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile». Ma nessun riferimento alla chiarezza e alla comprensibilità. Si tratta di un vergognoso passo indietro.

Del resto, basta leggere l’intero articolo 12 per capire che gli estensori del nuovo codice non potevano avere alcun interesse a richiedere una scrittura chiara e comprensibile, in buon italiano: sarebbero stati i primi a infrangere la norma:

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall’amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione.
3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
5. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente della medesima amministrazione.

La prima frase contiene ben 88 parole (ce ne sono altre di 70 e 66). I qualora impazzano. Ed anche gli in merito a o in ordine a. E i salvo. Poteva poi mancare un ostare?

Ad essere grave non è tanto il fatto che il codice non obblighi il dipendente pubblico a essere chiaro e comprensibile, ma che abroghi una disposizione che prima c’era.

Il colpevole di questo misfatto ha un preciso nome e cognome, anzi un nome e due cognomi: Filippo Patroni Griffi, ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione del governo Monti e ora, ahimè, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri del governo Letta.

Filippo-Patroni-Griffi.jpg


Dovrebbe vergognarsi. Ma non credo che lo farà mai.

I dipendenti pubblici non hanno più l’obbligo di essere chiariultima modifica: 2013-06-23T09:58:00+02:00da cortmic
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2 pensieri su “I dipendenti pubblici non hanno più l’obbligo di essere chiari

  1. Beh, che dire, ho appena lasciato un commento sul mio Blog con link a questo post… anche per ringraziare pubblicamente i visitatori del blog… grazie ragazzi!

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