Una vittoria dello scrivere chiaro: le nuove istruzioni elettorali

indexNel 2008, con la collaborazione di una mia allieva, Chiara Di Benedetto, e di un mio allievo, Matteo Viale, ho impegnato un gruppo di studenti (anzi, prevalentemente, di studentesse) in un laboratorio di riscrittura delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali. Il risultato è rifluito in una pubblicazione, Le “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione” tradotte in italiano. Omaggio al Ministro dell’Interno, Padova, CLEUP, 2008, giudicata da Gianrico Carofiglio «un manualetto agile, redatto in uno stile limpido e chiaro a tutti». Anche Gian Antonio Stella l’ha citato positivamente in un suo articolo. Ma i ministri che si sono succeduti al Viminale, ai quali ho mandato la pubblicazione, non ci hanno minimamente presi in considerazione: né Giuliano Amato, né Roberto Maroni. Solo Annamaria Cancellieri ha avuto la cortesia di inviarmi un biglietto di ringraziamento. Credevo che fosse solo espressione dell’attenzione dei prefetti alle buone maniere: sempre meglio della villania dei suoi due più famosi predecessori, ma niente di più. A tutto questo avevo dedicato un anno fa un post.

copertina_manualeMa ieri ho scoperto che non era così. Sono andato alla tradizionale riunione dei Presidenti di seggio e ho ricevuto i nuovi manuali di istruzioni. Sorpresa: la copertina e la veste grafica, mai modificate da decenni, sono cambiate. La sorpresa è aumentata quando ho letto il primo paragrafo:

manuale1Uno stile ben diverso da quello dell’edizione di cinque anni fa:

libretto-vecchioHo avuto un sobbalzo: nella sostanza, il testo è quello della proposta del mio gruppo di studentesse e studenti:

libretto1Anzi, come potete vedere, il Ministero ha fatto qualche passo in più rispetto alla nostra semplificazione: ha ridotto i riferimenti normativi, ha cancellato alcuni dettagli che non ha giudicato essenziali.

Vediamo un altro esempio, quello relativo ai voti contestati. Ecco la versione del 2008:

voti contestati vecchi§ 97 – Voti contestati.
Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto di lista o di preferenza.
Anche con riguardo a tali voti — tenuto conto del principio sancito dall’art. 69 del testo unico n. 361, secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l’effettiva volontà dell’elettore, ed in considerazione del fatto che le cause di nullità sono state ben delimitate dal successivo art. 70 — si ritiene che le contestazioni debbano ridursi a pochi casi.
Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente del seggio sentiti gli scrutatori (art. 71, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361): è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di ridimensionare ogni eventuale tentativo, da parte di chiunque, di sollevare incidenti o contestazioni senza fondato motivo per turbare l’andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non è per lui vincolante (paragrafi 11 e 12 a pagina 13).
Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede che contengono voti contestati e non assegnati per le liste.
Inoltre, per ogni scheda contestata, sia che venga assegnata sia che non venga assegnata, deve essere indicata la lista il cui voto viene contestato ed il motivo della contestazione nonché la decisione presa dal presidente.
Parimenti, qualora la contestazione abbia ad oggetto i voti di preferenza, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, deve essere indicato il candidato il cui voto viene contestato ed il motivo della contestazione nonché la decisione presa dal presidente.
Le decisioni del presidente hanno carattere provvisorio, in quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati dal presidente di seggio vengono ripresi in esame dall’Ufficio elettorale provinciale il quale decide sull’assegnazione o meno dei voti stessi.
Le schede corrispondenti ai voti di lista o di preferenza contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori e, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, vanno incluse, quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 8-B (Parl. Eur.) e quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 8-C (Parl. Eur.).

Ed ecco la versione attuale, quella del 2014:

voti_contestati§ 102. Voti contestati
Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto di lista o di preferenza.
Il presidente del seggio decide sull’assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante (§ 10).
Il principio fondamentale, come già detto (§ 97 e § 100), è quello di salvaguardare la validità del voto ogni qual volta sia possibile desumere l’effettiva volontà dell’elettore.
Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede che contengono voti alle liste contestati e non assegnati.
Inoltre, per ogni scheda contestata, sia nel caso che venga assegnata sia nel caso che non venga assegnata, devono essere indicati:
• la lista il cui voto viene contestato;
• il motivo della contestazione;
• la decisione presa dal presidente.
Parimenti, qualora la contestazione abbia ad oggetto voti di preferenza, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, devono essere indicati:
• il candidato (o i candidati) il cui voto viene contestato;
• il motivo della contestazione;
• la decisione presa dal presidente.
I voti contestati e provvisoriamente non assegnati dal presidente di seggio sono ripresi in esame dall’Ufficio elettorale provinciale presso il tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il capoluogo di provincia, che decide sull’assegnazione o meno dei voti stessi.
Le schede corrispondenti ai voti di lista o di preferenza contestati devono essere immediatamente “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori.
Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.
Le schede contestate, man mano accantonate e raggruppate per ogni lista e a seconda dei motivi di contestazione, al termine dello scrutinio devono essere inserite, rispettivamente:
• quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 7-B (Parl. Eur.);
• quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 7-C (Parl. Eur.).

Appare evidente quanto sia cambiato il registro nella nuova versione, soprattutto dal punto di vista sintattico: l’andamento del testo è molto più disteso, il contenuto è articolato in 21 frasi, mentre nella versione precedente era compresso in sole 12 frasi. Il ricorso agli elenchi puntati consente una lettura più rapida e operativa. La forma vidimate è accompagnata da una glossa che indica quali operazioni devono fare concretamente presidente e scrutatori: «cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori». È scomparso anche il riferimento alla sagacia del presidente.

Certo, il lessico comprende ancora espressioni appartenenti alla tradizione del linguaggio burocratico, e non al linguaggio comune: qualora, parimenti, avere ad oggetto, e ne viene anche inserita una assente dalla versione originaria (ricompreso). Ma l’inserimento di queste parole in un contesto sintattico lineare riduce le inefficienze comunicative causate da queste scelte lessicali.

Naturalmente, queste parole non erano presenti nella nostra proposta di riscrittura. Però, nella versione pubblicata dal Ministero, il paragrafo è più semplice e meglio organizzato di quanto fosse nella nostro tentativo.

Non ho ancora fatto un confronto puntuale tra la vecchia versione e quella attuale, e tra la versione ministeriale e la nostra proposta, ma la prima impressione è decisamente positiva.

cancellieriNon so se il merito di aver cambiato lo stile delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali sia dell’ex ministra Annamaria Cancellieri, che ha dato indicazioni ai propri uffici di utilizzare la proposta di un gruppo di cittadini. Per quel che mi riguarda, non ho difficoltà a confessare che, quando ho visto la nuova versione del libretto di istruzioni ho provato un sentimento di piena soddisfazione: ci sono voluti 6 anni, ma alla fine l’attività di volontariato che avevamo compiuto si è tramutata in una realizzazione concreta di una amministrazione pubblica, che ha finalmente prodotto un testo chiaro ed efficace (o, almeno, più chiaro ed efficace rispetto al passato).

Quindi, scrivere chiaro si può, anche nella amministrazione pubblica. Quello che ha fatto il Ministero dell’Interno può essere fatto anche da altri ministeri. Gli studenti del corso di quest’anno forniranno ai ministri Madia e Padoàn due nuovi esempi di scrittura chiara. Alla ministra Madia regaleremo un piccolo esercizio di riscrittura di una pagina del sito Semplifica Italia, i cui testi sono del tutto incoerenti con le prospettive di semplificazione e di digitalizzazione che sono l’oggetto di quel sito. Al ministro Padoàn regaleremo, invece, una proposta di riformulazione delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi: un testo che ha subito ripetute operazioni di riformulazione semplificata, che non si sono, però, mai consolidate: scrivere istruzioni chiare non pare ancora un’abilità pienamente dominata dall’Agenzia delle Entrate.

Chissà se riusciremo a farci ascoltare, sperabilmente in meno di sei anni, anche da questi ministeri. Per oggi, però, gioiamo del successo arriso alla traduzione in italiano delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali.

Addendum: «Giornale di Vicenza», 23 maggio 2014:

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Una vittoria dello scrivere chiaro: le nuove istruzioni elettoraliultima modifica: 2014-05-23T01:30:28+02:00da cortmic
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