Senatore Razzi: vergogna!

razzi.jpgAntonio Razzi, nato il 22 febbraio 1948 a Giuliano Teatino (Chieti), residente a Roma, professione: Operaio tessile, è un Senatore della Repubblica, eletto nelle liste del Popolo della libertà (traggo tutti questi dati dal sito istituzionale del Senato). Nelle due precedenti legislature era Deputato dell’Italia dei Valori, ma già nel 2011 era trasmigrato nel gruppo Popolo e territorio (Noi sud-libertà ed autonomia, Popolari d’Italia domani-PID, Movimento di responsabilità nazionale-MRN, Azione popolare, Alleanza di centro-ADC, Intesa popolare) – quello di Scilipoti, per intenderci.

In questa legislatura si è occupato del corridoio ferroviario adriatico, un corridoio certamente stratregico (sic), in un discorso così sgrammaticato da far apparire un genio della lingua italiana l’on. Isidori, interprete del peggior discorso della legislatura precedente.

Ora, ha dimostrato di non sapere neppure scrivere in maniera coerente. In questi giorni ha depositato una disegno di legge contenente “Disposizioni in materia di introduzione di corsi scolastici di lingua e cultura italiane attravcorsi.jpgerso la rete internet per gli italiani residenti all’estero”.

Non entro nel merito del progetto. Però ha una bella faccia tosta il sen. Razzi a presentare un disegno di legge sulla lingua italiana. Non solo per l’incredibile prestazione orale di qualche tempo fa, ma anche per la qualità della redazione della sua proposta.

Nell’illustrazione, il senatore precisa: «Con il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, si intende dare la possibilità agli Istituti italiani di cultura all’estero di organizzare corsi scolastici di lingua e cultura italiana attraverso la rete internet».

ART 1_.JPGEcco il disegno di legge di un solo articolo:

ART. 1.
1. Gli istituti italiani di cultura all’estero provvedono a organizzare corsi scolastici di lingua e cultura italiana attraverso la rete internet destinati ai cittadini italiani residenti nei Paesi di competenza dei medesimi istituti.
2. Ai corsi scolastici di cui al comma 1 è riconosciuto il medesimo valore legale attribuito ai corsi scolastici di lingua e cultura italiane tenuti in aula.

ART. 2.
1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l’anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall’anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

Senatore Razzi: vergogna!ultima modifica: 2013-07-10T09:12:00+02:00da cortmic
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