Il giorno dopo, a una tavola rotonda tenuta al Consiglio regionale della Toscana, Paolo Caretti, professore emerito di Diritto costituzionale dell’Università di Firenze ha ricordato la debolezza testuale del quinto comma dell’art. 57 riformato («La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma»), per il quale è facile prevedere l’emergere di dubbi interpretativi.
Nella stessa occasione, Federigo Bambi ha ricordato come il testo della Costituzione entrata in vigore nel 1948 fosse stato il frutto di un intenso lavorio e di due attente revisioni formali del testo: la prima sulla bozza proposta dalla commissione dei 75, rivista stilisticamente dal letterato, poi accademico della Crusca, Pietro Pancrazi, prima di essere portata in Aula per la discussione definitiva; la seconda sul testo definitivo, riletto da tre person
È noto che già la revisione del titolo V (del 2011) ha trascurato completamentele le caratteristiche di fondo dello stile della costituzione. Peggio è andata con la riforma del 2005, non confermata dal referendum del 2006, e con la riforma approvata nelle scorse settimane e destinata ad essere sottoposta a referendum nel corso di quest’anno. Basti vedere il terzo comma dell’art. 116, che peggiora la versione attualmente in vigore (quella del 2011), che già aveva perso l’aureo spirito stilistico della Costituzione del 1948:
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. |
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l’estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata. |
I limiti, molto forti, del testo che verrà sottoposto al giudizio popolare, come ha denunciato il Comitato per la legislazione della Camera, riguardano sia singole espressioni, sia il coordinamento interno delle norme proposte, sia il coordinamento con le norme vigenti, sia, infine, più in generale, lo stile del testo, che non è caratterizzato da semplicità, chiarezza e proprietà nella formulazione.
La maggioranza che ha approvato la Costituzione si è dimostrata, colpevolmente a mio parere, del tutto disinteressata a questo problema. Ricordo ancora una volta le parole auree di Gianrico Carofiglio: «l’oscurità della scrittura è profondamente antidemocratica».
Ma non ha tenuto conto neppure del giudizio del deputato del partito di maggioranza, Walter Tocci:
La Costituzione è come la lingua che consente a persone diverse di riconoscersi, di incontrarsi e di parlarsi. La Carta è il discorso pubblico tra i cittadini e la Repubblica, è il racconto del passato rivolto all’avvenire del Paese.
Se la Costituzione è una lingua lo stile è tutto. Senza lo stile è possibile l’autocompiacimento del ceto politico, ma non il riconoscimento repubblicano.
Poi siamo passati alla riforma costituzionale del centro-destra estremamente enfatica e siamo arrivati a questa.
Io ormai sono in pensione e sono fuori ruolo, ma ritengo, signor presidente, che questa riforma costituzionale non diventerà mai la «bibbia» degli italiani, non potrà cioè essere imparata a memoria dal quidam de populo, ma addirittura dai professori di diritto costituzionale, per non parlare degli studenti.
Mi permetterei, signor presidente, di suggerire una modesta proposta. Perché non seguire oggi l’esempio di Palmiro Togliatti e affidare a qualche costituzionalista dalla penna appuntita o a qualche grande scrittore la ripulitura del testo ? Questo avvantaggerebbe non solo la lettura da parte dei cittadini, che hanno diritto a conoscere per filo e per segno la nostra carta delle libertà, ma ne trarrebbero anche profitto sia i professori sia gli studenti nelle università.
Quest’operazione potrebbe essere fatta, a mio sommesso avviso, o nel passaggio tra la prima e la seconda lettura, atteso che con la seconda lettura vi sia soltanto approvazione articolo per articolo e votazione finale, oppure – forse meglio – a cose concluse, sotto forma di coordinamento formale.
Il punto di vista era stato anticipato nella mattina dello stesso giorno all’inaugurazione della festa della Toscana, alla quale ha partecipato il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Ma niente: né Matteo Renzi, né la ministra Maria Elena Boschi, considerata la madre di questa riforma costituzionale, hanno mai mostrato di avvedersi del problema.
Per saperne di più:
- Il linguaggio della Costituzione, Atti del seminario organizzato dal Senato della Repubblica, 16 giugno 2008
- Federigo Bambi, La lingua delle aule parlamentari. La lingua della costituzione e la lingua della legge
- Roberto Zaccaria, La lingua del legislatore ordinario e della revisione costituzionale